Le regole che disciplinano la commercializzazione di tabacchi lavorati discendono da un sistema normativo, armonizzato a livello comunitario, che regola la circolazione delle merci nella UE abolendo i controlli alle frontiere tra gli Stati membri (Direttiva 92/12/CE e successive modificazioni).
La disciplina che si riferisce anche al regime di accertamento e versamento delle imposte sui tabacchi lavorati (IVA+Accisa) incide in modo rilevante sull’attività di distribuzione e vendita. Per garantire la sicura riscossione del gettito fiscale derivante dalla commercializzazione dei prodotti in questione, tali attività vengono svolte sotto il costante controllo delle Autorità fiscali degli Stati membri.
In Italia, il controllo su produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati viene svolto dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che ha mantenuto le proprie funzioni di organo di controllo della riscossione e del versamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati, in qualità di Organo del Ministero dell’Economia (D.M. 67/1999).
L’AAMS svolge le proprie funzioni di controllo fiscale attraverso la vigilanza permanente, esercitata da propri funzionari all’interno di tutti i depositi fiscali di fabbricazione dei prodotti da fumo presenti in Italia e nei depositi fiscali di distribuzione che movimentano un volume di tabacchi lavorati superiore a 10 milioni di chilogrammi l’anno.
L’AAMS, nell’esercitare l’attività di vigilanza permanente, si avvale anche della collaborazione della Guardia di Finanza.
In Italia, la commercializzazione dei tabacchi lavorati è sottoposta al controllo preventivo da parte dell’AAMS. In particolare, i prodotti del tabacco prima di essere immessi in consumo devono essere iscritti nella tariffa di vendita al pubblico.
I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono richiesti dai produttori.
I produttori richiedono l’iscrizione in tariffa all’AAMS che controlla sia l’esatta descrizione del prodotto, verificandone la corretta classificazione (sigaretta, sigaro, trinciati, ecc.) al fine di applicare l’aliquota fiscale corrispondente, sia che il prodotto rispetti le norme in materia di etichettatura (dimensione delle avvertenze sanitarie) dei contenuti per le sigarette.
Le richieste di variazione prezzi devono essere correlate da una scheda tecnica rappresentativa degli effetti economici derivanti dalla variazione di prezzo richiesta.
Dall’avvio del procedimento, l’AAMS ha 90 giorni per accettare o rigettare la richiesta. Se l’esito del controllo è positivo, l’iscrizione in tariffa viene sancita da decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Soltanto a conclusione di tale procedimento, il nuovo prodotto potrà essere messo in commercio.
L’autorizzazione preventiva è necessaria, inoltre, anche per eventuali modifiche al packaging dei prodotti e per le variazioni dei livelli dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio per le sigarette.
La gestione attuativa e di controllo della disciplina sull’istituzione e gestione dei punti vendita (tabaccherie e patentini), rientra tuttora nella competenza istituzionale dell’AAMS. L’insieme di queste attività è disciplinato dalla Legge 22.12.1957 n.1293, dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 14.10.1958 n. 1074) e, per quanto concerne gli aspetti gestionali, dal capitolato d’oneri per l’appalto delle rivendite di generi di monopolio, che costituisce parte integrante della regolamentazione del rapporto concessorio con lo Stato.
I criteri della normativa sono volti a garantire la neutralità del servizio da rendere ai consumatori e, di conseguenza, a tutti i produttori.
In tale quadro gli aspetti gestionali principali per i tabaccai, che operano in qualità di concessionari dello Stato possono riassumersi come segue:
Per quanto attiene ai “patentini”, che sono riforniti dalla tabaccheria più vicina, salvo diversa disposizione dell’AAMS, questi costituiscono una diramazione dell’attività di vendita svolta dalla tabaccheria, in termini di complementarietà del servizio reso al pubblico in particolari esercizi (bar, luoghi di ritrovo, ecc.).
In linea di massima, i “patentini” sono soggetti alle stesse regole gestionali previste per le rivendite, ma non possono esporre all’esterno l’insegna “T” propria delle tabaccherie.