In Italia, la normativa è stata di recente modificata con l’estensione del divieto di fumo già presente per i locali pubblici (ospedali, cinema, teatri, ecc.), anche ai locali aperti al pubblico (bar, ristoranti).
In particolare, l’art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 estende il divieto di fumo (già previsto dalla Legge del 1975, n. 584 per ospedali, cinema, teatri e uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico) a tutti i locali chiusi, incluse le carceri e i luoghi di lavoro, ad eccezione dei locali privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori. I locali riservati ai fumatori dovranno essere contrassegnati come tali e dotati di appositi sistemi di ventilazione secondo le caratteristiche tecniche dettate con successivo regolamento d’attuazione (D.P.C.M. del 23 dicembre 2003).
Ne deriva che l’estensione del divieto a tutti i locali chiusi, inclusi i luoghi di lavoro privati aperti al pubblico, comporterà l’impossibilità di fumare negli stessi, salvo che nelle apposite aree riservate ai fumatori dotate dei previsti impianti di ricambio d’aria.
Il regolamento d’attuazione ha previsto che i locali riservati ai fumatori dovranno essere fisicamente separati dall’area “no smoking”, dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori e di superficie inferiore alla metà dell’intero locale. Inoltre, dovranno essere forniti di adeguata segnaletica con l’indicazione luminosa “area per fumatori” e dotati di particolari sistemi di ventilazione, le cui caratteristiche sono dettagliatamente indicate nel provvedimento d’attuazione.
Dove l’adozione di tali misure non fosse possibile per la configurazione strutturale dei locali (dimensioni ridotte che non consentano una separazione fisica tra le due aree) ovvero per scelta degli esercenti, il divieto di fumo sarà esteso all’intero locale e dovrà recare appositi cartelli adeguatamente visibili con la scritta “Vietato fumare”.
Agli operatori del settore è stato concesso un anno dall’entrata in vigore del provvedimento d’attuazione (D.P.C.M.) per gli adeguamenti tecnici richiesti, termine prorogato al 10 gennaio 2005 (dal D.L. n.226/2004).
Sono previste sanzioni amministrative da 27,5 a 275 euro, con il raddoppio delle stesse qualora la violazione del divieto venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di minori al di sotto dei 12 anni. Sanzioni da 200 a 2000 euro anche a carico di coloro preposti per legge a far rispettare il divieto, nonchè a carico dei conduttori dei locali con possibilità che tale somma venga aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti di ventilazione non siano funzionanti o a norma.